Art. 1 – Denominazione e sede
1. E’ costituito, nel rispetto del Codice Civile, e ai sensi della normativa del Terzo Settore l’Ente del Terzo Settore denominato: Società Veneziana di Scienze Naturali – APS, fondata a Venezia nel 1975, con sede presso i locali del Museo di Storia Naturale di Venezia – Fontego dei Turchi – S. Croce 1730, nel Comune di Venezia, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Art. 2 – Finalità
1. L’associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai sensi dell’articolo 5 lettera “h” del D. Lgs. 117/2017 del 3/7/2017 e successive modifiche e integrazioni la Società Veneziana di Scienze Naturali- APS svolge attività di ricerca e di divulgazione scientifica di particolare interesse sociale
3. Le attività di volontariato dei propri associati sono indirizzate alla realizzazione delle seguenti azioni:
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- a) Promuovere, incrementare e coordinare le ricerche condotte da naturalisti veneti nel territorio veneto, favorendo comunque le ricerche naturalistiche in generale;
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- b) Diffondere l’interesse per le scienze naturali e la valorizzazione della biodiversità anche organizzando convegni, seminari, laboratori didattico-naturalistici, conferenze, visite guidate, mostre, corsi di aggiornamento e formazione anche per docenti;
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- c) Collaborare per la conservazione e la ricerca anche in ambito museale;
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- d) Fornire ai soci strumenti di lavoro e di crescita culturale atti a migliorare le ricerche naturalistiche nelle varie fasi di attuazione;
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- e) Promuovere ed indirizzare la ricerca naturalistica anche con la stesura di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
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- f) Promuovere iniziative di conservazione e gestione del patrimonio naturalistico e geologico;
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- g) Cooperare con Enti, Istituzioni, Amministrazioni e altre associazioni al fine di incrementare le conoscenze di base atte ad avviare una gestione scientificamente corretta del territorio, della biodiversità e del patrimonio naturalistico;
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- h) Utilizzare e gestire strumenti mediatici al fine di una migliore informazione e diffusione del patrimonio naturalistico.
Art. 3 – Soci
1. Sono ammesse alla Società Veneziana di Scienze Naturali- APS tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
2. . L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro dei soci. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa, fermo restando il diritto di recesso che può essere esercitato anche con il semplice non rinnovo della quota sociale annuale.
3. Ci sono 6 categorie di soci
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- Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea.
- Sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.
- Studenti: soci dai 15 fino ai 18 anni di età.
- Giovani: fino ai 15 anni.
- Soci familiari: coloro che hanno un familiare iscritto come Socio Ordinario o Sostenitore. Versano una quota ridotta.
- Onorari: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti scientifici.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 4 – Diritti e Doveri dei Soci
1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, per le spese eventualmente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
3. I soci devono versare annualmente e regolarmente la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
5. I soci hanno diritto di prendere atto dell’Ordine del Giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali, previa richiesta da formalizzare per iscritto e da inviare, anche via mail, alla Segreteria della Società Veneziana di Scienze Naturali -APS.
Art. 5 – Recesso ed esclusione del socio
1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
3. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
Art. 6 – Organi sociali
Gli organi della Società Veneziana di Scienze Naturali – APS sono:
- Assemblea dei soci.
- Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione della Società Veneziana di Scienze Naturali – APS).
- Presidente.
- Tesoriere
Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito
Art. 7 – Assemblea
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante. I verbali sono conservati presso la sede della Società Veneziana di Scienze Naturali -APS in libera visione a tutti i soci
2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente della Società Veneziana di Scienze Naturali -APS o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.
3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e/o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 8 – Compiti dell’assemblea
1. L’assemblea deve:
- approvare il bilancio di esercizio;
- fissare l’importo delle quote sociali annuali;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approvare l’eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulla espulsione dei soci;
- eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto, su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo od altri organi societari.
Art. 9 – Validità delle assemblee
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci conferendo delega scritta. Ciascun socio è portatore al massimo di tre deleghe.
3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quanto previsto dall’art. 5 e nei casi in cui l’Assemblea ritenga opportuno procedere diversamente.
4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci presenti. La seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.
Art. 10 – Verbalizzazione
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell’assemblea, appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Art. 11 – Consiglio direttivo
1. Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione della Società Veneziana di Scienze Naturali –APS) è composto dal Presidente più 6 membri eletti dall’Assemblea tra i propri iscritti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per quattro mandati consecutivi.
5. Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario e il Tesoriere, scelti fra i Soci della SVSN-APS, il Comitato Scientifico di Redazione della rivista, il Direttore scientifico della stessa e nomina un Vicepresidente da scegliersi tra i Consiglieri.
Art. 12 – Presidente
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Società Veneziana di Scienze Naturali -APS, presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi societari e riferisce al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni
Art. 13 – Risorse economiche
1. Le risorse economiche della Società Veneziana di Scienze Naturali -APS sono costituite da:
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- a) quote e contributi degli associati;
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- b) eredità, donazioni e legati;
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- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
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- d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
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- e) attività di raccolta fondi;
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- f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017 del 3/7/2017;
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art.8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 del 3/7/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
Art. 14 – Rendiconto economico-finanziario
I documenti di bilancio della Società Veneziana di Scienze Naturali -APS sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 del 3/7/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dal Tesoriere e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Art. 15 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1. L’eventuale scioglimento della Società Veneziana di Scienze Naturali – APS sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 9.
2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 9 del D. Lgs. 117/2017 del 3/7/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 16 – Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
Venezia, 14 Febbraio 2019